In materia di pet therapy le linee guida vengono recepite dalle Regioni che legiferano sull’argomento, In Toscana abbiamo la seguente legge:
Art. 7 Attività e terapie assistite da animali (art. 16 l.r. 59/2009)
1. Le attività di cui all’articolo 16 della l.r. 59/2009 sono le seguenti:
a) attività assistite da animali; b) terapie assistite da animali.
2. Il responsabile del progetto di attività o di terapia assistita da animali comunica, anche in via telematica con modalità conformi all’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) alla struttura dell’azienda unità sanitaria locale competente in materia di sanità veterina- ria l’inizio del progetto medesimo.
3. Il progetto è condotto esclusivamente da operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate.
4. L’idoneità dell’animale coadiutore allo svolgimento del progetto è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un medico veterinario esperto in comportamento animale individuato dal responsabile del progetto